Sentenza N. 16723 del 2020
Corte di Cassazione - Sezione Unite Civili
Data deposito/pubblicazione
05/08/2020
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/2020
L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio. Quando la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità nella prima istanza successiva.
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