Ordinanza N. 1049 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1988
Data deposito/pubblicazione
30/11/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/11/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
3 maggio 1982, n. 203 (“Norme sui contratti agrari”), promosso con
ordinanza emessa il 20 novembre 1987 dal Tribunale di Casale
Monferrato nel procedimento civile vertente tra Cortese Maria Rosa ed
altra e Cortese Giuseppina ed altra, iscritta al n. 92 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per la concessione di un
sequestro giudiziario, il Tribunale di Casale Monferrato, con
ordinanza emessa il 20 novembre 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione, dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella
parte in cui dispone che, in caso di morte del proprietario del fondo
rustico coltivato direttamente, gli eredi coltivatori hanno diritto
di continuare la conduzione e la coltivazione anche per le porzioni
ricomprese nelle quote degli altri coeredi;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988;
che il giudice a quo non aggiunge profili nuovi od ulteriori
rispetto a quelli a suo tempo già esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (“Norme
sui contratti agrari”), sollevata in relazione agli artt. 3, 41 e 42
della Costituzione dal Tribunale di Casale Monferrato con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI