Ordinanza N. 105 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
07/12/1964
Data deposito/pubblicazione
07/12/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/12/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1962
dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra
Giovannelli Lea e l’Esattoria comunale di Ripi, iscritta al n. 181 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Frosinone, in data 25
giugno 1962, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 207, lettera b, del T. U. delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per
contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione;
che l’ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 287 del 2 novembre
1963;
che con atto d’intervento 30 luglio 1962 si è costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno
1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta;
che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente
trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli
artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;
che non sono state addotte ragioni che inducano la Corte a
discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,
della Costituzione, proposta con l’ordinanza indicata in epigrafe, ed
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Frosinone.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.