Ordinanza N. 114 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
19/11/1966
Data deposito/pubblicazione
19/11/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/11/1966
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
1961, n. 866, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal
Pretore di Palmi nel procedimento penale a carico di Putignano
Maurizio, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanza 19 novembre 1965,
ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
della norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che
rende obbligatoria erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di
cui all’art. 11 dell’accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per
gli operai edili della provincia di Reggio Calabria;
che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 48 del 23 maggio
1966, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
unico del predetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul
trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese
edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio
Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes
l’accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle
percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività,
previsto dall’art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la
provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all’art. 1
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, l’indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con la ordinanza in epigrafe, in merito alla
norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende
obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui
all’art. 11 dell’accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per gli
operai edili della provincia di Reggio Calabria, già dichiarata da
questa Corte costituzionalmente illegittima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.