Ordinanza N. 114 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/05/1976
Data deposito/pubblicazione
06/05/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/04/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,
comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460 (stato giuridico ed
avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1974 dalla Corte
dei conti – sezione III pensioni civili sul ricorso di Giannelli Pietro
contro il Ministero dell’interno, iscritta al n. 336 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell’8 aprile 1976 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Rilevato che, con ordinanza 15 maggio 1974, la Corte dei conti
(sezione III giurisdizionale per le pensioni civili), nel giudizio
innanzi ad essa promosso con ricorso di Giannelli Pietro, ha sollevato
– in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32, quarto comma, della legge 3
aprile 1958, n. 460;
che il giudice a quo, a sostegno della non manifesta infondatezza
della sollevata questione, osserva che gli ufficiali di pubblica
sicurezza possono valersi, al pari degli ufficiali delle altre forze
armate, dell’art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui
conseguono la pensione con l’anzianità minima di 5 anni di servizio
utile, se dispensati dal servizio di autorità o rimossi dal grado o
cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale, mentre la
norma impugnata limita il beneficio della minore anzianità di anni 15
ai soli sottufficiali di pubblica sicurezza dispensati dal servizio per
inidoneità alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed
esclude da tale previsione i sottufficiali (come, nella specie, il
ricorrente) rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per
effetto di condanna penale, creando così una disparità di trattamento
che non può dirsi giustificata dalla differenza del grado.
Considerata che in data 1 giugno 1974, successiva a quella
dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
120 del 9 maggio 1974;
che ai sensi dell’art. 52, terzo comma, del citato testo unico
“l’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal
servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per
perdita del grado, hanno diritto alla pensione normale se hanno
compiuto almeno venti anni di servizio effettivo”;
che per effetto dell’art. 254 dello stesso testo unico, sono
abrogate “tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21
dicembre 1973”, e che, ai sensi del successivo art. 256, le
disposizioni del testo unico si applicano ai casi in corso di
trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della
sua entrata in vigore;
che, alla stregua delle sopravvenute norme, si rende necessaria una
nuova valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della
proposta questione di legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo
esame della rilevanza della questione sollevata con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO – Cancelliere