Ordinanza N. 115 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
12/04/1996
Data deposito/pubblicazione
12/04/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/03/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l’udienza preliminare presso
il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di
Locci Alessandro, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice
penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la
costituzione di parte civile nel processo penale militare;
Considerato che con sentenza n. 60 del 1996 questa Corte ha già
esaminato questione identica dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 270 del codice penale militare di pace;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal giudice per l’udienza preliminare presso il
Tribunale militare di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola