Ordinanza N. 1153 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal
Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte
Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28
ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte
Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione
dell’indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore
dell’immobile adibito ad uso professionale, a seguito della
cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la
cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n.
392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
l’indennità per avviamento professionale nella misura di dodici
mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche di quello locato;
che sarebbe violato l’art. 3 Cost. per la sussistente disparità
di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza della questione;
Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione
scaduta nel marzo 1986, sicché la questione non è rilevante in
quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie de
qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 – come
confermato anche dall’esegesi giurisprudenziale della Corte
Regolatrice – non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone
stata prevista l’applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già
cessati de iure (ord. n. 937/1988);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n.
832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in
riferimento all’art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI