Ordinanza N. 1157 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1988
Data deposito/pubblicazione
29/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI;
legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1
della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica); 1 del d.-l 29 luglio 1981, n. 402
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno
1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Scorza Mario e l’I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell’anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Scorza Mario e dell’I.N.P.S.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno
1987 (R.O. n. 173/1988), emessa nel procedimento vertente tra Scorza
Mario e l’I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento di contributi
previdenziali per il rapporto di lavoro part-time iniziato nel 1979,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20,
legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
1, legge 30 dicembre 1980, n. 895; 1, d.-l. 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537,
i quali non consentono che il limite minimo di retribuzione
giornaliera stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia
di previdenza ed assistenza sociale, in riferimento ai minimi
previsti dai contratti collettivi per prestazioni lavorative a tempo
pieno, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo
parziale di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero
di lavoro;
che è dedotta la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto,
determinandosi un uguale trattamento per situazioni oggettivamente
differenziate in ragione della diversa durata della prestazione,
consegue irrazionalmente una disparità di trattamento per i datori
di lavoro che subiscono oneri economici sproporzionati rispetto al
valore economico della attività dedotta in contratto;
che nel giudizio si sono costituiti: la parte privata, che ha
concluso per l’accoglimento della questione; l’I.N.P.S., che ha
concluso, invece, per la sua infondatezza; mentre, l’Avvocatura
Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
ministri, ha concluso per la sua inammissibilità o, quanto meno, per
la sua infondatezza;
Considerato che della questione è stata già dichiarata la
manifesta infodatezza con ordinanza n. 835/1988;
che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una
diversa decisione;
che la stessa la nuova disciplina di cui alla legge n. 863 del
1984 è confermativa dei principi posti a base della precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978 n. 843
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento
del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980,
n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1
del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa
previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, con
riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI