Ordinanza N. 117 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1980
Data deposito/pubblicazione
16/07/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento
dell’edilizia residenziale pubblica – Modalità di determinazione delle
indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1979 dalla Corte d’appello di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Fossa Giovanna ed altra e
Comune di Cremona, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13
febbraio 1980;
2) ordinanza emessa l’11 maggio 1979 dalla Corte d’appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Iacono Maniele e S.p.a.
Autostrada dei Fiori ed altro, iscritta al n. 920 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43 del 13 febbraio 1980;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dalla Corte d’appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Ricchetti Elvira e Comune
di Brugnato, iscritta al n. 1022 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo
1980;
4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte d’appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Padula Maria Luigia ed
altri e Amministrazione Comunale di Matera, iscritta al n. 61 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme sui programmi e sul coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica – Modalità di determinazione delle indennità di
espropriazione e di occupazione);
che nessuno si è costituito in giudizio;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
Considerato che le norme impugnate sono state dichiarate
illegittime con la sentenza di questa Corte n. 5 del 25 gennaio 1980;
che pertanto tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e
non possono più ricevere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza sopra ricordata (articoli 136 Cost. e 30,
terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le
ordinanze in epigrafe dalle Corti di appello di Brescia, Genova e
Potenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere