Ordinanza N. 122 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
10/10/1979
Data deposito/pubblicazione
10/10/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/10/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile
1978 dal tribunale per i minorenni di Venezia, sul ricorso proposto da
Mabiglia Alda, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell’11
ottobre 1978.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Venezia – nel corso
del procedimento (promosso dalla tutrice della minore) di opposizione
allo stato di adottabilità di Anfossa Katiuscia in precedenza
dichiarato – ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 aprile 1978,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, ultimo comma,
del codice civile, che non consente al genitore il quale non ha
superato il sedicesimo anno di età di riconoscere i figli naturali,
per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione;
che dagli atti di causa non risulta sia stata effettuata alcuna
dichiarazione di riconoscimento e che l’opposizione proposta è
motivata essenzialmente dal rilievo che non esisterebbe una situazione
di effettivo abbandono; che si è costituito nel giudizio innanzi a
questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione come
manifestamente infondata.
Considerato che nella fattispecie in esame non è dato riscontrare
neppure un caso di applicabilità indiretta dell’art. 250, ultimo
comma, del codice civile, in quanto il Tribunale dei minorenni non
poteva né potrebbe rimuovere o disapplicare l’atto di nascita di
Anfossa Katiuscia, nella indicazione relativa a “parto di una donna che
non può essere nominata”;
che d’altra parte la eventuale applicazione dell’art. 250, ultimo
comma, del codice civile, alla predetta infrasedicenne poteva dar luogo
a procedimenti e a provvedimenti sullo stato di figlio naturale
estranei alla competenza del Tribunale dei minorenni;
che la risoluzione, nel senso dell’accoglimento, della questione di
legittimità costituzionale sollevata non potrebbe incidere sulla
definizione del giudizio a quo;
che, pertanto, difetta, ad evidenza, nella sollevata questione il
requisito della rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la
Corte costituzionae.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità per manifesta irrilevanza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, ultimo comma,
del codice civile, sollevata dal Tribunale dei minorenni di Venezia –
in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione – con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere