Ordinanza N. 125 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1968
Data deposito/pubblicazione
09/12/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/12/1968
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1781, e 29 novembre
1952, n. 2866, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1967 dal
Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Verdiani
Bandi Luigi e l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Verdiani Bandi Luigi e dell’Ente
Maremma;
udita nell’udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l’avv. Mariano Caligiuri, per il Verdiani Bandi, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l’Ente
Maremma.
Ritenuto che con D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1781, furono trasferiti
in proprietà all’Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale terreni già appartenenti a Verdiani Bandi Luigi siti nel
comune di Scansano per una superficie di ettari 1824, 74, 83 e con
altro successivo del 29 novembre 1952, n. 2866, terreni per una
superficie di 300 ettari;
che nell’ordinanza di rimessione il Tribunale di Grosseto ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dei decreti stessi per avere l’Ente convenuto proceduto
allo scorporo di una quota superiore a quella corrispondente alla
consistenza effettiva del patrimonio terriero dell’attore, e ciò per
effetto: 1) dell’erronea inclusione in questo di terreni che già prima
del 15 novembre 1949 erano stati espropriati per la costruzione di una
strada; 2) dell’attribuzione ad una partita (n. 2634) di un reddito
dominicale maggiore di quello effettivo alla data predetta, avendo
tenuto conto dello stato di cambiamento n. 5 del 2 luglio 1951
riferibile invece ad accertamenti ad essa successivi e quindi non
valutabili;
che dagli atti della causa non risulta che il Tribunale si sia
proposto il quesito circa l’influenza che sulla determinazione della
superficie assoggettabile a scorporo debba attribuirsi alla esclusione
della rivalutazione erroneamente operata del reddito relativo a detta
partita. Infatti, nei quesiti rivolti al consulente tecnico di ufficio
all’udienza del 31 gennaio 1967, tendenti ad accertare se gli errori
incorsi nei decreti presidenziali abbiano arrecato un danno all’attore,
non vi è alcuna menzione relativamente a tale circostanza, mentre non
è dubbio che il mantenimento del reddito dominicale di singole
partite, ripercuotendosi sulla determinazione del reddito medio
dominicale per ettaro, può incidere sulla determinazione della quota
espropriabile. Sicché le conclusioni del consulente di ufficio
sull’esistenza del danno arrecato dai decreti di esproprio, in quanto
formulate sulla base di computi incompleti, non sono sufficienti a far
risolvere la questione, come lo stesso consulente ha fatto rilevare
nella sua relazione dell’8 aprile 1967;
che si rende, pertanto, necessario procedere a nuovi accertamenti
allo scopo di stabilire se la correzione dell’errore per eccesso nella
valutazione della partita n. 2634 in territorio di Scansano, che ebbe
ad attribuire ad essa un reddito dominicale superiore a quello
effettivo secondo le risultanze catastali al 15 novembre 1949, sia tale
da avere determinato l’espropriazione di una quota di reddito inferiore
a quella che si sarebbe dovuta disporre ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 841 del 1950, e se quindi si possa escludere che i decreti
impugnati siano stati produttivi di danno all’attore e ciò anche
tenuto conto dell’esclusione dalla consistenza della proprietà di lui
del terreno già prima espropriato per la costruzione di una strada
provinciale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.