Ordinanza N. 129 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967,
concernente l'”Istituzione di una cattedra convenzionata con
l’Università di Messina per l’insegnamento della storia moderna”,
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana notificato l’8 aprile 1967, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1967.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 il Giudice
relatore Antonio Manca;
Ritenuto che con ricorso 8 aprile 1967, notificato in pari data e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 aprile
successivo, iscritto al n. 12 del Registro ricorsi del 1967, il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo
1967, concernente l'”Istituzione di una cattedra convenzionata con
l’Università di Messina, per l’insegnamento della storia moderna”;
che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata
l’illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione
dell’art. 81, ultimo comma della Costituzione;
che al detto ricorso resisteva la Regione a mezzo del suo
Presidente, difeso dall’avv. Vincenzo Gueli, con deduzioni 7 maggio
1967;
che con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 16 giugno successivo, il Commissario dello Stato
rinunciava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente
della Regione siciliana con dichiarazione in calce all’atto predetto.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.