Ordinanza N. 130 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1968
Data deposito/pubblicazione
20/12/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1968
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a
seguito delle deliberazioni dell’E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967,
n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del
regolamento organico per il personale impiegatizio e per il personale
operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l’Ente
ha ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti
organici anche in mancanza dell’approvazione da parte dell’Assessore
regionale dell’agricoltura e delle foreste e degli atti successivi,
nonché del comportamento dello stesso Assessorato, in ordine
all’approvazione delle delibere predette.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
Udita nell’udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avvocato Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto che occorre, in via preliminare, prendere in
considerazione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22
della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, sollevata
dall’Avvocatura dello Stato perché esso disciplinerebbe materia alla
quale non si estende la competenza legislativa esclusiva conferita alla
Regione dall’art. 14 dello Statuto speciale;
che circa l’ammissibilità della questione non può esservi dubbio
in quanto la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (sentenze
n. 74 del 1960, n. 68 del 1962, e n. 75 del 1965) ha affermato che,
anche nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono essere
sollevate, in via incidentale, ai sensi dell’art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla
legittimità delle leggi da applicare;
che altrettanto è a dirsi circa la rilevanza:
il conflitto sollevato dallo Stato ha per oggetto il mancato
adempimento, da parte dell’Assessore del ramo, del dovere di agire di
concerto col Ministro per il tesoro, preveduto dagli artt. 10 e 11 del
D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778; l’art. 22 sopra citato consente che
le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’E.S.A., pur se
aventi per oggetto regolamenti organici per il personale, diventino
esecutive senza quel previo concerto;
è, quindi, chiaro che non si può risolvere il sollevato Conflitto
se prima non si accerti se il detto art. 22 della legge regionale 10
agosto 1965, n. 21, sia o non costituzionalmente legittimo;
che la riferita questione non appare manifestamente infondata;
che occorre rinviare alla soluzione della sollevata questione ogni
pronunzia circa l’ammissibilità del presente giudizio per conflitto di
attribuzione;
LA CORTE COSTITUZIONALE
salva ogni altra questione circa l’ammissibilità e il merito del
ricorso;
1) dispone la trattazione davanti ad essa della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regionale
siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti
alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in
riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778;
2) ordina il rinvio del presente giudizio, perché possa essere
trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale
di cui al numero precedente, ferma restando l’ordinanza di sospensione
2 luglio 1968, n. 82;
3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanzia sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente
della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell’Assemblea
regionale siciliana;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti giorni, decorrenti dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, per il deposito delle deduzioni sulla questione di
legittimità costituzionale di cui al n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.