Ordinanza N. 130 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/1969
Data deposito/pubblicazione
11/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1968 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Guadagnino
Maria, iseritta al n. 256 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell’8 gennaio 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
Ritenuto che il pretore di Bologna, con ordinanza del 7 novembre
1968, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art.
574 del Codice penale per la parte in cui circoscrive il reato di
sottrazione di minorenne all’ipotesi di sottrazione al genitore
esercente la patria potestà a norma dell’art. 316 del Codice civile, e
non anche al genitore che non la esercita, assumendo che tale
disciplina urterebbe contro il principio della parità dei coniugi di
cui all’art. 29, secondo comma, della Costituzione;
che nell’ordinanza si profila altresì il contrasto della norma
impugnata con l’art. 3 della Costituzione, in quanto opererebbe un
ingiustificato livellamento di situazioni diverse parificando il
genitore non esercente la patria potestà a tutti gli altri possibili
responsabili del reato estranei alla famiglia;
Considerato che la prima censura coincide con quella già esaminata
e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 54 del 21 marzo
1969;
che anche il lamentato contrasto con l’art. 3 della Costituzione
deve senz’altro escludersi, al lume della ricordata decisione, traendo
essa fondamentalmente origine dalla constatazione che l’oggetto del
reato in esame consiste nella tutela di particolari status personali
che creano poteri e, corrispondentemente, doveri nell’ambito del gruppo
familiare, quale in primo luogo lo status di esercente la patria
potestà, per cui viene meno con tutta evidenza la pretesa
ingiustificatezza del livellamento fra coloro che sono tutti egualmente
estranei alla situazione giuridica tutelata dalla legge;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 574 del Codice penale sollevata in riferimento
agli artt. 29, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l’ordinanza
del pretore di Bologna del 7 novembre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.