Ordinanza N. 133 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
10/07/1981
Data deposito/pubblicazione
10/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
comma, del codice penale, così come modificato dall’art. 12 della
legge 7 giugno 1974, n. 220, recante “Conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti
urgenti sulla giustizia penale”, promosso dal pretore di Pisticci con
ordinanza emessa il 25 luglio 1980, iscritta al n. 793 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20 del 21 gennaio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il pretore di Pisticci ha sollevato questione di
costituzionalità dell’art. 164 del codice penale, nel testo modificato
dall’art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220, per contrasto con gli
artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dubitando
sia giustificato il divieto di concedere la sospensione condizionale
della pena a chi è stato già condannato due volte a pene mitissime e
ricollegare in tal modo il limite di applicabilità del beneficio non
solo all’entità complessiva delle pene irrogate ma anche al numero
delle condanne riportate e dubitando che da tale divieto possa derivare
un’applicazione della pena contrastante con i principi di umanità
quando, come nel caso di specie, l’imputato sia affetto da malattia
grave.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata con
sentenza n. 133 del 18 luglio 1980 questione analoga alla prima;
che l’ordinanza introduttiva del presente giudizio non prospetta
argomenti nuovi in ordine alla prima questione tali da modificare la
precedente pronunzia e che il richiamo all’art. 27, terzo comma, appare
inconferente, dato che pone un problema non proprio ed esclusivo della
sospensione condizionale della pena ma relativo al regime generale
della pena medesima, che trova del resto una possibile soluzione nella
normativa che tale regime disciplina (art. 147, cod. pen.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 164, ultimo comma, del codice penale,
sollevata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal pretore di Pisticci con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere