Ordinanza N. 141 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1986
Data deposito/pubblicazione
18/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/06/1986
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI
– Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
settembre 1982, n. 688 (“Misure urgenti in materia fiscale”) convertito
in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dalla Corte di Appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle
Finanze dello Stato e S.p.a. Fattorie Osella – Alfa Lat iscritta al n.
150 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 176 dell’anno 1984;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Tribunale di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Amministrazione delle Finanze dello
Stato e S.p.A. Centrale Latte Alimentare Macerata Jesi iscritta al n.
590 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 301 dell’anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri ;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. – la Corte d’Appello di Torino e il Tribunale di Ancona, con le
ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, nel corso di procedimenti
concernenti la restituzione di somme indebitamente percette
dall’Amministrazione delle Finanze dello Stato a titolo di diritti di
visita sanitaria o di servizi amministrativi o di sbarco per
importazioni di merci da paesi della CEE, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (“Misure
urgenti in materia fiscale”), convertito in legge 27 novembre 1982, n.
873, in riferimento agli artt. 3,11,23 e 24 Cost.;
2. – la norma censurata prevede il diritto degli importatori al
rimborso di tributi indebitamente corrisposti, ma lo subordina alla
prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei
confronti dei loro acquirenti;
3. – ad avviso dei giudici rimettenti tale disciplina viola: il
principio di uguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra
chi ha pagato il tributo in questione e chi invece è soggetto al
pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso
non è condizionato alla suddetta prova documentale; l’art. 11 Cost.,
perché introduce una disciplina che sostanzialmente compromette
l’esercizio del diritto, riconosciuto dall’ordinamento comunitario, di
ripetizione di tributi non dovuti in base al medesimo ordinamento; gli
artt. 23 e 24 Cost., in quanto l’art. 19 censurato richiede una prova
in precedenza non necessaria per l’esercizio dell’azione di rimborso,
così rendendo quest’ultimo quasi impossibile;
4. – è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale chiede che la Corte dichiari non
fondata la questione sollevata.
Considerato che:
1. – i giudizi, data l’identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. – la medesima questione è stata già esaminata, sotto gli
stessi profili, dalla Corte costituzionale, e, con sentenza n. 113 del
1985, dichiarata inammissibile sulla base della sentenza 9 novembre
1983 della Corte di Giustizia della CEE, da ritenere immediatamente
applicabile dal giudice di merito. Tale conclusione, ha affermato la
Corte, discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha
dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale: la
normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio,
senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello
Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata
applicabilità; e questo principio vale non soltanto per la disciplina
prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia;
3. – la stessa questione è stata, poi, dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 29 del 1986;
4. – non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni, in
quanto i giudici rimettenti prospettano le questioni con argomentazioni
analoghe a quelle contenute nelle ordinanze introduttive dei giudizi
decisi con le citate pronunce.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.
688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost., dalla Corte d’Appello di
Torino e, in riferimento agli artt. 11, 23 e 24 Cost., dal Tribunale
di Ancona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere