Ordinanza N. 143 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
22/04/1999
Data deposito/pubblicazione
22/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia
di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2, comma 12, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale), convertito dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 22 ed
il 26 aprile 1997 dal pretore di Gorizia nei procedimenti civili
vertenti tra la Strap s.r.l. e la Delicia s.p.a. ed altro e l’INPS,
iscritte, rispettivamente, ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,
prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di costituzione dell’INPS e della Celchi s.r.l.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l’avv. Fabio Fonzo per l’INPS e l’Avvocato dello Stato
Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con due ordinanze (r.o. n. 530 del 1997 e r.o. n.
529 del 1997) emesse rispettivamente il 22 aprile e il 26 aprile
1997, pervenute a questa Corte il 10 luglio 1997, il pretore di
Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,
dell’art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2, comma 12, del decreto legge 1
ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
che, ad avviso del remittente, le disposizioni impugnate, di cui
la seconda costituisce interpretazione autentica della prima,
stabilendo che gli obblighi contributivi delle imprese della
Provincia di Gorizia (alle quali si riferiva lo sgravio contributivo
disposto per quattro anni dall’art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n.
26, e oggetto di controversie per quanto riguarda la sua entità) si
considerano regolarmente assolti con gli adempimenti relativi ai
periodi precedenti all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 17, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, posti in essere anche
successivamente a tale data attraverso operazioni di compensazione
con i debiti contributivi correnti, e così sanando le predette
posizioni contributive senza alcun riguardo alle somme effettivamente
versate violerebbero l’art. 3, primo comma, della Costituzione, in
quanto attribuirebbero una posizione deteriore a coloro che hanno
applicato correttamente la norma sullo sgravio rispetto a coloro che
hanno pagato in (qualunque) misura inferiore al dovuto, nonché gli
artt. 2 e 38 della stessa Costituzione, in quanto esonererebbero in
parte alcuni soggetti dal pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali al di fuori di un razionale disegno di incentivazione o
di tutela di una categoria, ponendo in essere altresì una disciplina
incongrua rispetto allo scopo, in contrasto con il principio di
ragionevolezza;
che, mentre la prima delle due ordinanze (r.o. n. 530 del 1997)
è emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo relativo al recupero di contributi dovuti e non versati,
la seconda (r.o. n. 529 del 1997) è emessa nel corso di un
procedimento di opposizione a precetto fondato su sentenza di
condanna passata in giudicato, ed è motivata, quanto alla rilevanza,
sulla base della asserita necessità per il giudicante, prima di
proporsi eventualmente i problemi di interpretazione e di
legittimità costituzionale delle norme impugnate, sotto il profilo
della loro applicabilità anche ai rapporti coperti da giudicato, di
veder risolti i dubbi di legittimità costituzionale circa la
predetta normativa di sanatoria;
che in entrambi i giudizi si è costituito l’INPS, sostenendo,
nel primo di essi (r.o. n. 530 del 1997), che la sanatoria riguarda
solo i versamenti effettuati in misura inferiore al dovuto ma
corrispondente allo sgravio di cui all’art. 4 della legge n. 26 del
1986, inteso secondo l’interpretazione più favorevole alle imprese,
successivamente smentita dall’art. 2, comma 17, del decreto-legge n.
338 del 1989, e che, così intesa, la disciplina in questione non
realizza alcuna ingiustificata disparità di trattamento, consentendo
anzi a chi abbia versato di più di recuperare la differenza mediante
compensazione; nel secondo giudizio, che la questione è
inammissibile perché il giudicato intervenuto sarebbe insensibile
sia ad una eventuale successiva dichiarazione di illegittimità
costituzionale, sia allo jus superveniens;
che in una successiva memoria lo stesso INPS eccepisce la
inammissibilità anche della questione posta con l’ordinanza r.o. n.
530 del 1997, per difetto di motivazione della rilevanza, in quanto
non sarebbe chiaro in quali termini e limiti era stata contestata nel
giudizio a quo la pretesa dell’istituto assicuratore; sostiene,
ancora, che la questione posta con l’ordinanza r.o. n. 529 del 1997
sarebbe inammissibile anche perché non motivata quanto alla
rilevanza, se non per relationem; e che, nel merito, le due norme
impugnate dovrebbero intendersi nel senso che dispongano la sanatoria
solo nei confronti delle imprese che avevano versato i contributi
nella misura inferiore, anche mediante conguagli, effettuati però
prima dell’entrata in vigore della prima delle due predette norme: le
disparità di trattamento che potrebbero determinarsi sarebbero
inevitabilmente connesse al concetto stesso di sanatoria;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, in quanto il giudice a quo non avrebbe preso partito
fra le due interpretazioni prospettate delle norme impugnate, quella
cioè secondo cui la sanatoria riguarderebbe tutte le imprese, quale
che fosse l’entità dei pagamenti effettuati, e quella secondo cui
riguarderebbe invece solo i versamenti effettuati avvalendosi nella
misura più elevata dello sgravio contributivo di cui all’art. 4
della legge n. 26 del 1986; in ogni caso la questione sarebbe
infondata, dovendosi intendere le norme in questo secondo
significato, in base al quale, consentendosi il recupero dei maggiori
versamenti attraverso successive compensazioni, si eviterebbe una
disparità di trattamento fra situazioni aventi il medesimo
presupposto contributivo;
che nell’imminenza dell’udienza, il 10 febbraio 1999, ha
depositato altresì memoria, nel giudizio promosso con l’ordinanza
r.o. n. 530 del 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, del 3 settembre 1997, la
Celchi s.r.l., parte del giudizio a quo ma non costituita in
precedenza davanti a questa Corte.
Considerato che i giudizi hanno il medesimo oggetto, onde essi
possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che la costituzione della Celchi s.r.l. è inammissibile in
quanto effettuata oltre il termine perentorio, stabilito dall’art. 25
della legge n. 87 del 1953 e dall’art. 3 delle norme integrative per
i giudizi davanti a questa Corte, di venti giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale;
che della questione sollevata con l’ordinanza r.o. n. 529 del
1997 deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità, in quanto
nel giudizio di esecuzione sono prive di rilevanza le questioni di
legittimità costituzionale delle norme già applicate nel
procedimento di cognizione concluso con la sentenza di condanna,
passata in giudicato, costituente titolo per l’esecuzione medesima
(cfr., da ultimo, ordinanza n. 437 del 1997);
che è, invece, ammissibile la questione sollevata con
l’ordinanza r.o. n. 530 del 1997, avendo il remittente motivato in
modo sufficiente circa la rilevanza della stessa e circa
l’interpretazione data dal remittente medesimo alle norme impugnate;
che, ai fini della valutazione, nel merito, della predetta
questione, deve premettersi che le norme impugnate – contrariamente a
quanto ritenuto dal remittente – devono essere intese, nonostante
l’imperfetta formulazione, ma in conformità alla loro evidente ratio
nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi
delle imprese della provincia di Gorizia, relativi ai periodi
anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 17, del
decreto-legge n. 338 del 1989 (recante l’interpretazione autentica
dell’art. 4 della legge n. 26 del 1986, che ha disposto lo sgravio
contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti
all’applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo
l’interpretazione più favorevole alle imprese, già oggetto di
controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione
autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989;
che, così intese, le norme denunciate non prestano il fianco
alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la
disparità di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i
pagamenti nell’intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in
misura inferiore, configurandosi esse come norme di sanatoria,
dirette a regolarizzare ex post situazioni contributive ancora
pendenti, e alla cui finalità, perseguita dal legislatore, è
connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che
non abbiano effettuato i versamenti nell’intera misura dovuta (cfr.
ordinanza n. 303 del 1997, nonché, in materia tributaria, sentenze
n. 32 del 1976 e n. 33 del 1981, ordinanza n. 539 del 1987);
che, parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli
articoli 2 e 38 della Costituzione, poiché le finalità del sistema
previdenziale e assistenziale non sono di per sé compromesse da una
contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni
contributive;
che ogni ulteriore questione, dibattuta fra le parti anche nei
presenti giudizi, circa l’ambito di applicazione della sanatoria, in
relazione al tempo in cui le imprese potessero operare le
compensazioni al fine di usufruire dello sgravio nella misura più
elevata, attiene esclusivamente a problemi di interpretazione della
normativa in esame, la cui soluzione spetta ai giudici comuni, senza
che vi sia motivo per ulteriori interventi, anche interpretativi, di
questa Corte;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2,
comma 12, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in
riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,
dal pretore di Gorizia con l’ordinanza (r.o. n. 529 del 1997)
indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, del predetto
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2, comma 12, del
predetto decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in
riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione,
dal pretore di Gorizia con l’ordinanza (r.o. n. 530 del 1997)
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola