Ordinanza N. 144 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1987
Data deposito/pubblicazione
16/04/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/04/1987
Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;
Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni
CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato
DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO;
sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali
contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;
Visto l’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 1 del 1987 siano corretti i seguenti
errori materiali nel modo che segue:
A) nel “Considerato in diritto”:
1) punto “3”, p. 26, sesta riga dall’inizio del punto, in luogo
di “legge 26 aprile 1950 n. 860” leggasi “legge 26 agosto 1950 n.
860”;
2) punto “6”, p. 35, seconda riga dall’inizio del punto; punto
“8”, p. 41, seconda riga dall’inizio del punto; punto “8”, p. 47,
prima riga, in luogo di “legge 31 dicembre 1977 n. 903” leggasi
“legge 9 dicembre 1977 n. 903”;
3) punto “6”, p. 36, sedicesima riga, in luogo di “legge 2
luglio 1929 n. 1789” leggasi “legge 2 luglio 1929
n. 1289”;
4) punto “7”, p. 38, quarta riga dall’inizio del punto, in luogo
di “legge n. 1204 del 1977” leggasi “legge n. 1204 del 1971”;
5) punto “7”, p. 39, sestultima riga, in luogo di “d.P.R. 25
novembre 1976 n. 1076” leggasi “d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026”;
6) punto “8”, p. 42, sedicesima riga, in luogo di “(art. 143
cod. civ.)” leggasi “(art. 147 cod. civ.)”;
7) punto “8”, p. 46, quattordicesima riga, in luogo di “lesi”
leggasi “leso”;
8) punto “8”, p. 46, penultima riga, in luogo di “legge 9
dicembre 1971 n. 1204” leggasi “legge 30 dicembre 1971 n. 1204”;
9) punto “8”, p. 47, sesta riga, in luogo di “lavoratrice madre”
leggasi “madre, lavoratrice o meno,”;
B) nel dispositivo:
1) lett. ” a)”, p. 47, terzultima riga, in luogo di “legge 31
dicembre 1971 n. 1204” leggasi “legge 30 dicembre 1971 n. 1204″;
2) lett. ” c)”, p. 48, seconda riga dall’inizio del punto, in
luogo di “legge 7 dicembre 1977 n. 903” leggasi “legge 9 dicembre
1977 n. 903”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI