Ordinanza N. 146 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1986
Data deposito/pubblicazione
18/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Norme in materia di locazione di
immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1984 dal
Pretore di Partinico nel procedimento civile vertente tra Chimenti
Gioacchino e Alsazio Antonino ed altri, iscritta al n. 780 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1986.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso del giudizio vertente tra Chimenti
Gioacchino e Alsazio Antonino ed avente ad oggetto licenza per finita
locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Partinico con
ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. n. 780 del 1985) sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27
luglio 1978 n. 392, concernenti i contratti in corso alla data di
entrata in vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non
prevedeva per i contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del
rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui
al precedente art. 3, richiamato invece dall’art. 65 per i contratti
non soggetti a proroga;
che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo
a contrasto con l’art. 3 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva,
richiamando la sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo
perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte
con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;
che in essa la Corte ha osservato come la diversità della
disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, tra le due categorie di
contratti, “prorogati” e “non prorogati”, di cui agli artt. 58 e 65 l.
n. 392 del 1978, non risulti irrazionale, in base alla sostanziale
diversità delle categorie stesse;
che, infatti, i rapporti locativi di cui all’art. 58 cit., già
soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,
sono stati ulteriormente prorogati dalla legge n. 392 del 1978, venendo
così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il
conduttore; il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui
all’art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova
disciplina con protrazione meramente eventuale e comunque spesso di
minima entità;
che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente
la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai
contratti di cui all’art. 65 una causa giustificativa del recesso
anticipato del locatore, prevista dall’art. 59 l. cit. (per le altre
cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);
che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non
essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,
deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. da ult. ord. n. 60
del 1986).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,
sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal Pretore di Partinico con
l’ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n.
33 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere