Ordinanza N. 151 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
03/05/2002
Data deposito/pubblicazione
03/05/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/04/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto
dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150),
promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 2001 dal Tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Mileto Patrizia e il
condominio via S. Gennaro al Vomero n. 20 di Napoli, iscritta al
n. 552 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visti l’atto di costituzione di Mileto Patrizia, nonché l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza decisa il 7 gennaio 2001 e depositata
il 30 gennaio 2001 (R.o. n. 552 del 2001), il Tribunale di Napoli ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica), introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967,
n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150), che ha prescritto che “nelle nuove costruzioni, ed
anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione”;
che il giudice a quo, premesso che in dottrina e in
giurisprudenza prevale l’opinione secondo la quale la norma censurata
costituirebbe fonte di un diritto reale di uso, non sostituibile,
come tale, con altro rapporto di natura personale, finalizzato a
consentire la disponibilità a pagamento, seppure ad esclusivo favore
dei condomini, di un’area riservata alla proprietà esclusiva di
alcuni di essi o di terzi, ha rilevato che “sembra univoco”
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’espressa dizione
“nuove costruzioni” contenuta nel testo dell’art. 41-sexies ne
preclude l’applicazione agli edifici costruiti anteriormente al 1
settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del
1967;
che l’anzidetta interpretazione legittimerebbe, ad avviso del
rimettente, un dubbio di costituzionalità della norma in esame;
infatti, il dovere di solidarietà economica previsto dall’art. 2
della Costituzione sarebbe incompatibile con la interpretazione di
cui si tratta, che si tradurrebbe in un discriminante vantaggio, in
contrasto altresì con l’art. 3 della Costituzione, per i soli
acquirenti di immobili costruiti successivamente alla entrata in
vigore della citata legge n. 765 del 1967, avendo essi la gratuita
disponibilità, imposta dal vincolo di destinazione, di aree di
parcheggio site nell’ambito del fabbricato, ancorché di proprietà
di terzi;
che la norma censurata recherebbe – sempre secondo
l’ordinanza di rimessione – altresì vulnus all’art. 41, secondo
comma, della Costituzione, sotto il profilo che il vincolo di
destinazione da essa imposto inciderebbe sul regime privatistico dei
beni in virtù della sua natura pubblicistica, limitando la libertà
del costruttore di disporre dell’intera area fabbricabile proprio in
funzione della tutela dell’utilità sociale sancita dalla citata
norma costituzionale, utilità sociale della quale, però, non
terrebbe conto la legge n. 1150 del 1942, non imponendo la predetta
limitazione;
che, inoltre, per le medesime ragioni, la norma in questione
si porrebbe in contrasto con l’art. 42, secondo comma, della
Costituzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
infondatezza della questione, osservando che la ratio legis sottesa
all’intervento normativo di cui si tratta è stata unicamente quella
di decongestionare il carico urbanistico che, a partire dalla metà
degli anni 60, si era venuto a determinare sul territorio nazionale,
in conseguenza della crescita esponenziale della motorizzazione;
che la difesa statale ha sottolineato che una sopravvenuta
valutazione della utilità sociale sarebbe intervenuta solo da quel
momento storico, e tale nuova valutazione, tradotta nella normativa
del 1967, avrebbe da quel momento in avanti determinato un limite
alla libertà di iniziativa del costruttore;
che, sempre secondo l’Avvocatura generale dello Stato,
competerebbe alla discrezionalità del legislatore sindacabile in
questa sede – solo sotto il profilo della ragionevolezza – la
determinazione del dies a quo dal quale far decorrere un vincolo
urbanistico alla proprietà privata in vista della soddisfazione
dell’interesse pubblico concretizzatosi nella sua pressante rilevanza
a seguito del progresso socio-economico della collettività. Del
resto, conclude la memoria, le determinazioni sulla decorrenza di una
nuova normativa sono riservate al legislatore e non sono sindacabili,
ove non irragionevoli, in sede di contenzioso costituzionale;
che si è costituita la dott.ssa Patrizia Mileto, parte
attrice del giudizio a quo, con ampia memoria senza data, pervenuta a
mezzo posta una prima volta il 19 aprile 2001, prima che si
perfezionasse la trasmissione alla Corte costituzionale
dell’ordinanza di rimessione, ed una seconda volta il 13 ottobre
2001, dopo la scadenza del prescritto termine dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con illustrazione delle
ragioni della illegittimità costituzionale della norma denunciata, e
concludendo, in subordine, per la infondatezza della questione, sotto
il profilo della applicabilità della norma denunciata anche alle
aree da adibire a parcheggio comunque annesse a fabbricati realizzati
fino al 1 settembre 1967;
che, nella imminenza della data del 27 febbraio 2002, fissata
per la camera di consiglio, con una seconda memoria in data
6 febbraio 2002, depositata il 14 febbraio 2002, la predetta Mileto
ha confermato le precedenti conclusioni, insistendo nei profili
prospettati.
Considerato che il giudice a quo ha motivato ampiamente, ma in
termini astratti, e senza alcun riferimento al caso sottoposto al suo
esame, il contrasto con gli articoli 2, 3, 41, secondo comma, 42,
secondo comma, della Costituzione, della norma dell’art. 41-sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto
dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), facendo
riferimento al testo originario “spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di
costruzione”) e non a quello successivamente modificato (art. 2,
comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante “Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme
del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 15 giugno
1959, n. 393”) nel rapporto, con la elevazione dello spazio riservato
ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;
che l’ordinanza di rimessione si limita ad indicare le
ragioni dei dubbi interpretativi in ordine alla preclusione,
derivante dal dato testuale “nelle nuove costruzioni”,
dell’applicazione della norma agli edifici costruiti anteriormente al
1 settembre 1967 – preclusione conforme ad un orientamento
giurisprudenziale qualificato “univoco” – senza indicare né
tantomeno valutare nessuno degli elementi e delle circostanze
necessarie ai fini del giudizio di rilevanza della questione sulla
lite in corso;
che, infatti, nell’ordinanza si indicano solo le parti
private specificate nominativamente – tra cui il Condominio del
fabbricato – senza alcuna qualificazione, ed il generico oggetto del
giudizio quale “costituzione di diritto reale d’uso ex art. 41-sexies
introdotto nella legge n. 1150 del 1942, dall’art. 18 della legge
n. 765 del 1967”, senza tuttavia indicare la qualità delle parti
(costruttore, venditore, acquirente diretto o successivo da soggetto
diverso dal costruttore), la data della costruzione ed in particolare
delle unità immobiliari (licenza o concessione edilizia, con
eventuali destinazioni, ed eventuali impugnazioni intervenute),
coinvolte nella pretesa di riserva di spazio per il parcheggio;
che non vi è alcun cenno alla situazione della proprietà
della pretesa area di parcheggio e non è specificato il rapporto
pertinenziale con l’edificio e se, quando e a chi sia stata alienata
nonché il soggetto dante causa;
che manca, altresì, sempre ai fini della motivazione della
rilevanza, la specificazione del tipo di rapporto tra le parti in
causa, se contrattuale o meno, e la data del titolo, tutti elementi
che necessariamente dovevano essere assoggettati a valutazione del
giudice a quo ai fini predetti;
che sono evidenti e pregiudiziali, rispetto ad ogni altro
profilo, le carenze anzidette dell’ordinanza di rimessione, non
contenente, come sopra evidenziato, alcuna specifica indicazione
sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto
con la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato
lo specifico contenuto della domanda, i motivi e le pretese fatte
valere né le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della
norma denunciata;
che pertanto risulta la manifesta inammissibilità – da
dichiararsi in camera di consiglio (v. ordinanze n. 138 del 1988 e
n. 24 del 1982) – della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 41-sexies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 18 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola