Ordinanza N. 154 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1979
Data deposito/pubblicazione
20/12/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1979
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e artt. 2 e 24 della legge 11
giugno 1971, n. 426, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal
pretore di Busto Arsizio, nel procedimento penale a carico di Bresadola
Franco, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 1979 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 9
maggio 1975 nel procedimento penale a carico di Bresadola Franco, ha
sollevato, in riferimento all’art. 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio
1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
i quali, nel loro combinato disposto, subordinano la possibilità di
effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva
autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre
che la stessa può essere concessa soltanto alle ditte o società che
abbiano ottenuto l’autorizzazione del Sindaco all’apertura di esercizi
di vendita (già licenza di commercio);
che, nel pensiero del giudice a quo, il dubbio circa la
legittimità costituzionale delle norme denunziate si fonda anche nel
fatto che i limiti, da esse derivanti, all’iniziativa economica privata
sono sanzionati penalmente.
Considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in
vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha
depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la
pena dell’ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15 r.d.l. 19
gennaio 1939, n. 294, e 39 legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardanti –
rispettivamente – la violazione delle norme concernenti la disciplina
delle vendite straordinarie o di liquidazione e, più in genere,
l’autorizzazione all’apertura di esercizi di vendita;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a
quo perché valuti se alla stregua delle nuove disposizioni la
sollevata questione sia tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VTTALE – Cancelliere