Ordinanza N. 163 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1969
Data deposito/pubblicazione
22/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n.
1272, come modificato dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218
(determinazione dell’ammontare della pensione annuale
nell’assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia), promossi
con tre ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal giudice istruttore del
tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Gollo Ines,
Prina Angela, Righini Bice e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritte ai nn. 117, 118 e 119 del Registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23
aprile 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 25
gennaio 1969, il giudice istruttore presso il tribunale di Genova ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12
(rectius: art. 2 sub 12) della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto
dispone un trattamento pensionistico differente fra uomo e donna in
violazione degli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione;
che nel presente CODGIUD si è costituita Righini Bice;
Considerato che con sentenza n. 137 del 1 luglio 1969, questa Corte
ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e modificato dall’art. 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 37, primo comma, della Costituzione;
che la questione è stata proposta sotto lo stesso profilo, e non è
stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la
precedente decisione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 sub 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle
suindicate ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.