Ordinanza N. 163 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1999
Data deposito/pubblicazione
10/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
del codice civile in relazione all’art. 11 della legge 29 gennaio
1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti), promosso con ordinanza emessa
il 13 marzo 1998 dal giudice delegato del Tribunale di Fermo sul
ricorso proposto da Magnalbo’ Luciano contro il fallimento Sgariglia
s.r.l., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie
speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di una procedura fallimentare promossa
dinanzi al Tribunale di Fermo, il giudice delegato, in sede di
decisione su una domanda di ammissione tardiva di crediti per
prestazioni professionali di avvocato e per rivalsa degli oneri
contributivi obbligatori e dell’imposta sul valore aggiunto, ha
sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1998, questione di legittimità
costituzionale “dell’art. 2751-bis n. 2, c.c., in relazione all’art.
11, legge 29 gennaio 1986, n. 21, nella parte in cui non prevede che
il privilegio mobiliare generale ivi contemplato si estenda al
credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori,
di cui all’art. 11, primo comma, ultimo periodo, legge 20 settembre
1980, n. 576; ed al credito di rivalsa obbligatoria dell’imposta sul
valore aggiunto, di cui all’art. 18, primo comma, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633; per contrasto con l’art. 3 della Costituzione”;
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata –
correttamente interpretata dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità nel senso che il privilegio da essa attribuito ai
crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti non si estende
ai crediti di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto e ai crediti
di rivalsa dei contributi previdenziali obbligatori – sarebbe lesiva
del principio di eguaglianza per il deteriore trattamento riservato
alla generalità dei professionisti (ed in specie agli avvocati)
rispetto ai dottori commercialisti, il cui credito di rivalsa degli
oneri contributivi obbligatori è assistito da privilegio “di grado
pari a quello del credito per prestazioni professionali”, ai sensi
dell’art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge 29 gennaio
1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti).
Considerato che, come ritenuto da questa Corte, in sede di giudizio
di legittimità costituzionale è possibile sindacare, all’interno di
una specifica norma attributiva di un privilegio, la ragionevolezza
della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella
cui la causa di prelazione è riferita, mentre non è consentito
utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre
una causa di prelazione ulteriore (sentenze nn. 1 del 1998 e 84 del
1992);
che la norma censurata dal rimettente, come dallo stesso
interpretata, ha riguardo ai crediti per prestazioni professionali,
senza alcuna distinzione fra le diverse categorie di professionisti;
che la questione di legittimità costituzionale – sotto il
profilo, prospettato dal rimettente, della mancata estensione agli
avvocati del privilegio previsto a favore dei dottori commercialisti
(sia pure con riguardo al solo credito di rivalsa del contributo
integrativo) dall’art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge
29 gennaio 1986, n. 21 – avrebbe semmai dovuto essere sollevata con
riferimento a quest’ultima norma, nella parte in cui (sempre secondo
la prospettazione del rimettente) avrebbe omesso di includere tra i
crediti assistiti dal privilegio in essa previsto anche quello,
asseritamente omogeneo, vantato dagli avvocati a titolo di rivalsa
del contributo integrativo;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2, del codice
civile sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal
giudice delegato del Tribunale di Fermo con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola