Ordinanza N. 173 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
29/03/1989
Data deposito/pubblicazione
29/03/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/03/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 13
ottobre 1988 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico
di Previdi Franco, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Pretore di Cagliari, con ordinanza emessa il 13
ottobre 1988 nel procedimento penale a carico di Previdi Franco, ha
sollevato, in riferimento all’art. 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), “nella parte in cui accanto all’individuazione di un fatto
positivo futuro ed incerto – dal quale discende la cessazione dello
stato di sospensione dell’azione penale – non prevede un termine (o
un termine ragionevolmente breve) decorso il quale divenga
irrilevante, ai fini del permanere dello stato di sospensione,
l’eventuale verificarsi del fatto stesso”;
che è intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
dedotto l’infondatezza della sollevata questione;
Considerato che l’art. 44 l. n. 47 del 1985 dispone che il
processo penale rimane sospeso “fino alla scadenza dei termini
fissati dall’articolo 35” l. cit. con la intuitiva conseguenza che,
se entro tali termini vengono compiute le attività previste, si
completa la fattispecie estintiva, e il giudice pronuncia
l’estinzione del reato, mentre, in caso contrario, la causa estintiva
non può realizzarsi e quindi la disposta sospensione viene meno e
riprende il normale corso processuale;
che, quindi, la sospensione è prevista entro un ambito
temporale determinato, il che è espressamente riconosciuto dal
giudice a quo, il quale tuttavia dubita della costituzionalità della
norma impugnata perché essa non contiene delle esplicite previsioni
per l’eventualità “di sviluppo patologico della vicenda” di cui
indica alcune ipotesi;
che, però, non risulta – né il giudice a quo afferma – che
alcuna di dette ipotesi sia prospettabile nella fattispecie, sicché
la ricordata questione viene sollevata astrattamente senza che
sussista l’indispensabile nesso di rilevanza con il giudizio di
merito;
che, inoltre, il problema (teoricamente) prospettato esula dal
giudizio di costituzionalità, in quanto si tratta di accertare sul
piano ermeneutico le conseguenze della mancata attuazione di una
fattispecie legale nel quadro normativo che la riguarda;
che, pertanto, la prospettata questione è inammissibile per le
ragioni suindicate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), sollevata, in riferimento all’art. 112 Cost., dal Pretore
di Cagliari con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI