Ordinanza N. 173 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
18/05/1999
Data deposito/pubblicazione
18/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/05/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19
febbraio e il 12 marzo 1998 dal Tribunale per i minorenni di Messina
nei procedimenti penali a carico di C. F. ed altri e di A. A.,
iscritte ai nn. 763 e 775 del registro ordinanze del 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con due ordinanze dal medesimo contenuto, emesse il
19 febbraio 1998 (reg. ord. n. 763 del 1998) ed il 12 marzo 1998
(reg. ord. n. 775 del 1998) nel corso di altrettanti dibattimenti
penali, il Tribunale per i minorenni di Messina ha sollevato, in
riferimento all’art. 25 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 43, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che la rimessione del procedimento ad
altro ufficio giudiziario, nel caso in cui non sia possibile la
sostituzione del giudice astenuto o ricusato, sia del tutto
eccezionale e non esclude che tale rimessione possa essere
sistematica e si verifichi in tutti i processi nei quali si siano
determinate incompatibilità a seguito di provvedimenti relativi a
misure cautelari personali;
che la disposizione denunciata, dopo aver previsto che il giudice
astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso
ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario (comma
1), stabilisce che, qualora tale sostituzione non sia possibile, il
procedimento sia rimesso al giudice ugualmente competente per materia
che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello, con i
criteri stabiliti dall’art. 11 dello stesso codice (comma 2);
che a seguito della estensione del regime delle incompatibilità
del giudice per effetto di dichiarazioni di illegittimità
costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. (sentenze n. 131 del 1996
e n. 311 del 1997), il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
ha rimesso a quello di Messina numerosi procedimenti penali, con
imputazioni di rilevante gravità, ciò che contrasterebbe con il
principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), giacché l’imputato
minorenne verrebbe giudicato fuori dal proprio contesto
socio-culturale; mentre, sotto altro profilo, l’imputato potrebbe
scegliere il giudice che ritenga più vantaggioso, chiedendo
strumentalmente il riesame delle misure cautelari per determinare
l’incompatibilità e, quindi, le condizioni per lo spostamento del
processo;
che la disposizione denunciata è diretta a far fronte, mediante
la rimessione del processo, a situazioni eccezionali; questo istituto
sarebbe stato applicato impropriamente nei casi sottoposti all’esame
del Tribunale per i minorenni di Messina, giacché i processi
avrebbero potuto essere celebrati da quello di Reggio Calabria,
originariamente competente per territorio, integrando il collegio con
un giudice applicato o supplente, mediante una sostituzione che il
Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria avrebbe, invece,
immotivatamente ritenuto impossibile;
che in tutti e due i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno identico
contenuto: entrambe investono l’art. 43, comma 2, del codice di
procedura penale e prospettano gli stessi dubbi di legittimità
costituzionale, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con unica pronuncia;
che il Tribunale per i minorenni di Messina denuncia
sostanzialmente la omessa applicazione, nei processi dei quali è
stato investito a seguito della rimessione disposta dal Tribunale per
i minorenni di Reggio Calabria, delle norme dell’ordinamento
giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la
cui osservanza avrebbe, invece, consentito di celebrare i
dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione del
procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia il
carattere eccezionale della impossibilità di provvedere a tale
sostituzione;
che, successivamente alle ordinanze che hanno sollevato la
questione di legittimità costituzionale, identiche questioni,
sollevate dallo stesso Tribunale per i minorenni di Messina, sono
state dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 439 del
1998), giacché esse hanno origine da una situazione prospettata come
patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme può
essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale
(sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997; ordinanza n. 255 del
1995); d’altra parte, la non corretta applicazione dell’art. 43 cod.
proc. pen., e delle norme relative alla sostituzione del giudice
impedito o ricusato, può essere verificata, secondo le regole del
processo penale (art. 28 cod. proc. pen.), mediante il conflitto di
competenza che può proporre alla Corte di cassazione lo stesso
giudice cui sia rimesso il procedimento;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 25
della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Messina con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola