Ordinanza N. 175 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
15/10/1981
Data deposito/pubblicazione
15/10/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/10/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (referendum
popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale
per la Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 14 settembre 1979
dalla Corte d’appello di Cagliari nel procedimento concernente la
richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 28 aprile
1978, n. 32 (sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia
in Sardegna), iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 1980.
Visti gli atti di costituzione del Comitato promotore del
relerendum e della Federazione italiana della caccia e sezione
regionale sarda;
visto l’atto di intervento del Presidente della Regione Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Mauro Mellini e Sergio Panunzio per il Comitato
promotore, l’avv. Franco D’Onofrio per la Federazione italiana della
caccia e sezione regionale sarda e l’avv. Giuseppe Guarino per la
Regione Sardegna.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe la sezione civile feriale
della Corte d’appello di Cagliari, costituita in ufficio per il
referendum popolare ai sensi della legge regionale sarda 17 maggio
1957, n. 20, nel procedimento concernente la richiesta di referendum
per l’abrogazione di più articoli della legge regionale 28 aprile
1978, n. 32, ha sollevato in riferimento all’art. 32 dello Statuto
sardo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a)
della citata legge n. 20 del 1957: si assume infatti da detto ufficio
per il referendum che la norma censurata abbia introdotto l’istituto
del referendum abrogativo in violazione dell’invocata disposizione
statutaria, la quale consentirebbe soltanto il referendum del tipo
sospensivo o preventivo;
che si sono costituiti: sette promotori, anche nella veste di
firmatari della suddetta richiesta referendaria, la Regione Sardegna,
in persona del suo Presidente, per sentir dichiarare l’infondatezza
della proposta questione, e la Federazione della caccia, e la relativa
sezione sarda, nelle persone dei rispettivi Presidenti, le quali
chiedono invece che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale
della norma oggetto di censura; che la Corte dovrà pronunziarsi
sull’ammissibilità di tali interventi.
Considerato che la sezione della Corte di appello – ufficio per il
referendum popolare solleva il suddetto incidente di Costituzionalità,
in quanto essa è chiamata ex art. 6 della legge n. 20 del 1957, ad
accertare la legittimità delle richieste di abrogazione popolare,
prima di provvedere alla verifica del numero complessivo dei
richiedenti, e agli ulteriori compiti che ad essa spettano nel corso
della procedura prevista dal titolo I della legge (“referendum di cui
all’art. 32 dello Statuto”); che può prospettarsi il dubbio se, nel
configurare una sezione della Corte di appello come ufficio per il
referendum popolare, con le relative attribuzioni in ordine alla
procedura referendaria, la legge regionale interferisca indebitamente
nell’ambito riservato alla legge dello Stato dal precetto
costituzionale, che governa la produzione delle norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura (art. 108 Cost.); che la Corte
ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento
all’anzidetto parametro, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6 della legge n. 20 del 1957; che tale questione non
manifestamente infondata, è altresì rilevante, giacché essa investe
la norma istitutiva delle attribuzioni, nell’esercizio delle quali la
sezione Corte d’appello-ufficio per il referendum popolare promuove il
presente giudizio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale sarda n.
20 del 1957, nella parte in cui conferisce alla Corte di
appello-Ufficio per il referendum popolare le attribuzioni che
concernono le richieste di referendum abrogativo: in riferimento
all’art. 108 della Costituzione;
2) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
3) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere