Ordinanza N. 177 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
18/05/1999
Data deposito/pubblicazione
18/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/05/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,
prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo
MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promossi con sei
ordinanze emesse il 22 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente
iscritte ai nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti l’atto di costituzione di Geremia Iurino ed altri nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione staccata di Lecce, con sei ordinanze di identico contenuto
emesse il 22 gennaio 1997 (reg. ord. nn. 813, 814, 815, 816, 817 e
818 del 1997) nel corso di altrettanti giudizi promossi nei confronti
del Ministero della difesa da ufficiali della Marina militare che
chiedevano il riconoscimento del settimo livello retributivo quale
base iniziale per la valutazione della pregressa anzianità di
servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17,
secondo comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui
limita l’applicabilità dei criteri indicati dalla stessa
disposizione per la determinazione dello stipendio del personale
militare inquadrato in livelli retributivi superiori all’iniziale, al
personale che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel secondo
livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di
appartenenza;
che ad avviso del giudice rimettente questa disposizione ha
carattere transitorio, sia per l’espressa previsione di un discrimine
temporale, sia perché a questa disciplina si contrappone quella
prevista per la successiva valutazione dell’anzianità pregressa in
caso di promozione dopo l’inquadramento nei nuovi livelli stipendiali
(art. 18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981); sicché per un verso la
data del 1 febbraio 1981 non può essere considerata come il momento
di entrata in vigore della nuova disciplina, costituendo invece il
riferimento temporale per l’applicazione del criterio transitorio di
valutazione dell’anzianità, mentre per altro verso tale criterio,
pur ispirato ad una finalità perequativa, determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra i militari in servizio
alla data del 1 febbraio 1981, che si sono giovati di una valutazione
più favorevole dell’anzianità pregressa, e quelli entrati in ruolo
o inquadrati dopo quella data, i quali, pur svolgendo pari funzioni,
percepirebbero uno stipendio minore, giacché, secondo la disciplina
a regime, non possono fruire, all’atto della promozione, del criterio
di valutazione dell’anzianità di servizio previsto dalla disciplina
transitoria;
che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato anche il
principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.), giacché la disparità di trattamento stipendiale causerebbe
gravi turbative alla funzionalità dell’amministrazione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti
i giudizi ed ha successivamente depositato una memoria per sostenere
che le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate;
che, in uno dei giudizi (reg. ord. n. 813 del 1997), alcuni
ricorrenti hanno depositato l’atto di costituzione oltre venti giorni
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza che ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo la
fondatezza della questione stessa.
Considerato che le sei ordinanze, emesse tutte dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,
investono le medesime disposizioni ed hanno identico contenuto,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
pronuncia;
che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la
costituzione delle parti private, ricorrenti nel giudizio principale,
in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine
perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
computato secondo quanto prevede l’art. 3 delle norme integrative per
i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 143 del
1999);
che l’art. 17, secondo comma, lettera b) – del d.-l. n. 283 del
1981 – nella transizione ad una nuova disciplina del trattamento
economico attribuito al personale militare, escluso dalla
contrattazione collettiva, disciplina che prevede l’inquadramento dei
diversi gradi nei livelli retributivi già previsti per le qualifiche
funzionali del personale civile (legge 11 luglio 1980, n. 312),
stabilisce il criterio di valutazione dell’anzianità di servizio di
ciascun militare all’atto dell’inquadramento nei nuovi livelli
stipendiali; mentre, successivamente, regole diverse disciplinano la
valutazione, all’atto della promozione o della nomina a grado o
qualifica che comporti il passaggio ad un livello retributivo
superiore, dell’anzianità maturata nel livello di provenienza (art.
18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981);
che non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza
un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di
soggetti in momenti diversi nel tempo (tra le molte, sentenze n. 409
del 1998, n. 311 del 1995, n. 243 del 1993 e n. 504 del 1988), né è
in sé arbitrario differenziare il criterio di valutazione
dell’anzianità di servizio, considerandola diversamente nel momento
del passaggio ad un nuovo regime retributivo e, successivamente,
nell’ambito di tale nuovo regime, ispirato a diversi criteri di
progressione retributiva;
che neppure è violato il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che non può essere
richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (tra le molte,
ordinanza n. 205 del 1998; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995
e n. 146 del 1994);
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma,
lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria
dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli
accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola