Ordinanza N. 178 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
12/12/1972
Data deposito/pubblicazione
12/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/12/1972
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCBTTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3
febbraio 1972 dalla Corte d’assise di Venezia nel procedimento penale a
carico di Padovani Vincenzo, iscritta al n. 80 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del
19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 febbraio 1972, la Corte d’assise
di Venezia denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 e
dell’art. 376 del codice di procedura penale. Il primo, non
consentendo i colloqui dell’imputato detenuto col difensore prima che
siano terminati gli interrogatori, creerebbe un trattamento
differenziato e non giustificato con l’imputato in istato di libertà,
e menomerebbe altresì il diritto di difesa garantito dall’art. 24,
secondo comma, Cost. e proclamato dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (art. 6, terzo comma, lettera c). L’art. 376 sarebbe in
contrasto con l’articolo 24, secondo comma, Cost. e col principio
proclamato dall’art. 6, comma terzo, lettera c, della sopraindicata
Convenzione europea, in quanto non dispone che, nella fase istruttoria,
siano contestati all’imputato gli articoli di legge per i quali si
procede.
Considerato che la prima questione è stata decisa da questa Corte
con la sentenza n. 26 del 1972, la quale l’ha dichiarata non fondata in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., e con ordinanza n.
100 del 1972 ne ha ribadito la manifesta infondatezza;
che l’ordinanza della Corte d’assise di Venezia non presenta nuovi
profili né adduce argomenti che possano indurre la Corte a modificare
le precedenti decisioni;
che manifestamente infondata è altresì la questione relativa
all’art. 376 del codice di procedura penale. Gli articoli di legge per
cui si procede non possono essere contestati nella fase istruttoria
nella quale si deve accertare il fatto nella sua materialità prima di
determinarne la configurazione giuridica: ed ai fini di detto
accertamento giova anche l’interrogatorio dell’imputato, il quale può
prospettare posizioni difensive influenti sull’anzidetta
configurazione. Conseguentemente, è del tutto razionale che gli
articoli di legge violati siano contestati dopo gli accertamenti
istruttori. Ed a ciò provvedono, sotto pena di nullità, gli artt.
384, n. 2, 396, n. 2, e 412 del codice di procedura penale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzp 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 135 del codice di procedura penale, già
dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, nonché della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 376 dello stesso
codice, sollevate dall’ordinanza della Corte d’assise di Venezia del 3
febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere