Ordinanza N. 181 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Pro- f. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e
dell’art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed
integrazioni della legge 30 aprile 1962, n. 283), promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dal pretore di Cosenza nel
procedimento penale a carico di Nigro Rita ed altri, iscritta al n. 204
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questione di
legittimità costituzionale concernente gli artt. 1 e 3 della legge 30
aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e l’art. 1 della
legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della
legge 30 aprile 1962, n. 283), in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 149 del 27 novembre
1969 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge
30 aprile 1962, n. 283 (nel testo modificato dalla legge 26 febbraio
1963, n. 441) nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude
l’applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter e quater del codice di
procedura penale;
che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre
questioni – anch’esse proposte nei confronti del suindicato art. 1
della legge 30 aprile 1962, n. 283 – aventi ad oggetto le disposizioni
relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;
che di conseguenza con la ordinanza n. 104 del 4 giugno 1970, fu
dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta nei confronti, oltre che dell’art. 1, dell’art.
3 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
che riguardo alle parti dell’art. 1 non dichiarate illegittime con
la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, ed all’art. 3 della legge 30
aprile 1962, n. 283, l’ordinanza di rimessione non adduce motivi che
possano indurre a conclusioni diverse da quelle delle precedenti
sentenza e ordinanza.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), modificato dall’art. 1 della legge 26
febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della legge 30
aprile 1962, n. 283), dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la
sentenza 27 novembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione
delle analisi esclude l’applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e
quater del codice di procedura penale, nonché dell’art. 3 della stessa
legge 30 aprile 1962, n. 283.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.