N. 187 del 1970
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 114
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1970 dal tribunale di Livorno
nel procedimento penale a carico di Luperi Mauro ed altri, iscritta al
n. 127 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
Ritenuto che con l’ordinanza 20 febbraio 1970 il tribunale di
Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, in
riferimento all’art. 136 della Costituzione;
che identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata con l’ordinanza 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati;
che innanzi a questa Corte è intervenuto nel secondo giudizio, con
atto 23 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato.
Considerato che i due giudizi, vertendo su identiche questioni,
possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che con sentenze n. 127 del 15 dicembre 1966 e n. 49 del 25 marzo
1970 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di
legittimità costituzionale dell’art. 30, terzo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, in riferimento all’art. 136 della Costituzione;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a
modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale, sollevata, in riferimento all’art. 136 della
Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.