Ordinanza N. 196 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1971
Data deposito/pubblicazione
30/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI- Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso
con ordinanza emessa il 30 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Galli Ambrogio ed il fallimento della
società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, iscritta al n. 91 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1970, emessa nel corso del
procedimento civile promosso da Galli Ambrogio contro il fallimento
della società Vitali Egidio ed Aspi Alessandra, il tribunale di Milano
ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, la
questione di legittimità dell’art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce
che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o
ammessi con riserva per l’opposizione allo stato passivo del
fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai
sensi dell’art. 97, secondo comma, dello stesso decreto) del
provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del
deposito stesso ai sensi del terzo comma del citato art. 97;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza n. 157 del 28 giugno 1971 questa Corte
ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 98, primo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (cosi detta legge fallimentare), sollevata dal tribunale di Milano
in riferimento all’art. 24 della Costituzione, con ordinanza di cui in
epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 157 del 28
giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.