Ordinanza N. 197 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1971
Data deposito/pubblicazione
30/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
promossi con ordinanze emesse il 2 e l’8 febbraio 1971 dal tribunale di
Massa ed il 1 marzo 1971 dal tribunale di Ferrara nei procedimenti
civili vertenti rispettivamente tra la società Vetreria Soffieria
fratelli Rioda e De Angeli Bernardo, tra la ditta Bernardi e Foci e
Bombarda Renato e tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale – e
la società “La Risorta”, iscritte ai nn. 153, 154 e 155 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 140 del 3 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal
tribunale di Massa (ord. nn. 153 e 154 del 1971) e dal tribunale di
Ferrara (ord. n. 155/1971) sono state sollevate, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, le
questioni incidentali di legittimità dell’art. 22, terzo comma, del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in
cui dispone che, se la Corte d’appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del
tribunale, rimette a quest’ultimo gli atti, onde proceda alla
dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971 questa Corte
ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (cosi detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui
in epigrafe, dal tribunale di Massa e dal tribunale di Ferrara e già
dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.