Ordinanza N. 198 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
17 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di
Ranuzzi Riccardo, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell’11
marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che l’ordinanza indicata in epigrafe solleva la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 510, primo comma, del codice
di procedura penale in riferimento al primo comma dell’art. 3 e al
secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero
violati il principio di uguaglianza rispetto alle persone contro le
quali si procede con il rito ordinario, nonché l’esercizio del diritto
di difesa personale mediante l’assenza volontaria, per la mancanza
della contestazione dell’accusa e dell’interrogatorio dell’imputato
prima della emissione del decreto di condanna e perché contro
l’opponente a tale decreto, che non si presenti alla udienza, non può
neppure procedersi in contumacia.
Considerato che la questione è stata sostanzialmente già decisa
con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, n. 136 del 1967 e n.
117 del 1970 e, riproposta, dichiarata manifestamente infondata con
l’ordinanza n. 136 del 1970;
che l’ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né
adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti
decisioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 510, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento all’art. 3, primo
comma, e all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza
del 17 ottobre 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.