Ordinanza N. 199 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1981
Data deposito/pubblicazione
17/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
d.P.R. 29 settembre 1973. n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 novembre 1980 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Bolzano sul ricorso proposto da Melchiori
Marco, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1980 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Brindisi sul ricorso proposto da Sardiello Antonio,
iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981;
3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Modica sul ricorso proposto da Baglieri
Antonino, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;
4) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Mantova sul ricorso proposto da Baraldi
Ermogene, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, nella parte in cui detta norma non accorda
anche alle pensioni privilegiate ordinarie l’esenzione dall’IRPEF ivi
prevista per le pensioni di guerra, per preteso contrasto con gli artt.
3 e 52 della Costituzione, norma quest’ultima la cui violazione è
ipotizzata solo nell’ordinanza n. 485 del 1981 del registro ordinanze
(è frutto di evidente errore materiale il richiamo, ivi contenuto nel
dispositivo, all’art. 2 in luogo dell’art. 52 della Costituzione, in
quanto il riferimento a tale ultima norma è inequivoco nella
motivazione);
che nei giudizi relativi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse
dichiarata infondata.
Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non
fondata, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla sentenza
n. 151 del 1981;
che il richiamo, contenuto nell’ordinanza n. 485 del 1981 del
registro ordinanze, all’art. 52 della Costituzione si risolve
nell’invocare un argomento che la Corte ha già preso in esame nella
citata sentenza;
che le ordinanze di rimessione tutte, dei resto anteriori alla
suddetta pronuncia, non prospettano alcun profilo o motivo nuovi, o
comunque tali da indurre la Corte a modificare l’avviso recentemente
espresso con la citata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
coslituzionale dell’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
“Disciplina delle agevolazioni tributarie”, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 52 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – ORONZO REALE – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere