Ordinanza N. 20 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1979
Data deposito/pubblicazione
10/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/05/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA- Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
legge 24 dicembre 1969, n. 990; art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti – regolamento di
esecuzione) promossi con le ordinanze emesse il 26 marzo 1977 dal
pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di Farnesi Enrico,
Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e Baglini
Giuliano, iscritte ai nn. 222,223,224,225 e 240 del registro ordinanze
1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e
176 dell’anno 1977;
udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il
26 marzo 1977 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di
Farnesi Enrico, Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e
Baglini Giuliano (reg. ord. nn. 222 a 225, 240/1977), è stata
sollevata questione di costituzionalità dell’art. 2 d.P.R. 24 novembre
1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in
riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul
riflesso che la disposizione impugnata, per essere contenuta in
regolamento d’esecuzione, non può, con definire in circolazione anche
i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate, estendere la incriminazione, comminata dall’art. 32 della
citata legge 990/1969, a carico di chi pone in circolazione veicoli
non coperti da assicurazione; che le ordinanze, regolarmente
notificate e comunicate, furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn.
162 e 176 del 15 e 29 giugno 1977; che nessuna parte si è costituita
né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;
che i cinque procedimenti per la identità dell’oggetto vanno riuniti;
considerato che la questione, secondo ebbe a giudicare la Corte,
proprio con riferimento al d.P.R. 973/1970, cui negò forza di legge
con sentenza 56/1975 (nello stesso senso, a proposito del r.d. 6
maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del t.u.p.s. 773/1931,
ord. 49/1962), è inammissibile;
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell’art.
2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, sollevata dal pretore di Pisa con
ordinanze del 26 marzo 1977, in riferimento all’art. 25, comma
secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere