Ordinanza N. 20 del 2003
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/2003
Data deposito/pubblicazione
30/01/2003
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/2003
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza iscritta al n. 228 R.O. del 2002, emessa il 23 novembre 2001 e pervenuta alla Corte il 12 aprile 2002, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Bari, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» dell’articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e dell’articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), «nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno»;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio introdotto da Maria Cristina Patruno contro la Regione Puglia, per ottenere l’annullamento del provvedimento del Dirigente di Settore, a data 4 giugno 1998, recante il bando per l’attuazione del “Concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica-funzionario”, giusta la deliberazione regionale GR 10179 del 30 dicembre 1997, nonché degli atti connessi presupposti e conseguenti;
che il rimettente – dopo avere rilevato che il citato art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997 aveva disposto che entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima del processo di trasferimento delle funzioni al sistema della autonomie locali, si provvedesse alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984, confermato da due successive leggi regionali – dà atto che con l’indicata deliberazione l’amministrazione regionale ha bandito, demandandone l’attuazione al Dirigente del Settore Personale, il suddetto concorso interno riservato al personale regionale, prescrivendo come requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 32, quelli indicati dal predetto art. 39;
che il rimettente rileva, quindi, che la ricorrente ha impugnato il bando, a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso, adducendo fra l’altro l’illegittimità costituzionale della norma dell’art. 32, laddove preclude del tutto ai dipendenti la possibilità di concorrere indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all’epoca di espletamento del concorso;
che, in punto di non manifesta infondatezza il rimettente – dopo avere osservato che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe nel senso «di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell’art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurate dal concorso esterno» – svolge ulteriori argomentazioni a sostegno di tale assunto.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione in epigrafe, la questione di costituzionalità da essa sollevata è stata dichiarata fondata da questa Corte con la sentenza n. 373 del 2002, pronunciata in giudizi riuniti introdotti da ordinanze dello stesso rimettente, recanti identica motivazione e pronunciate in giudizi di analogo contenuto;
che con detta sentenza è stata, infatti, dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e dell’articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), «nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno»;
che gli effetti dell’indicata pronuncia di illegittimità costituzionale costituiscono jus superveniens rispetto al giudizio a quo e tanto impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda a nuova valutazione di rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA