Ordinanza N. 224 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1972
Data deposito/pubblicazione
30/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1972
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv.
ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
1932, n. 973, sugli orari dei negozi ed esercizi di vendita, promosso
con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Brindisi nel
procedimento penale a carico di Renna Vittorio, iscritta al n. 133 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con decreto penale 1 ottobre 1971 il pretore di
Brindisi condannava Renna Vittorio a cinquemila lire di ammenda, ai
sensi dell’art. 665 cod. pen., per avere tenuto aperto nel giorno di
lunedì 6 settembre 1971 il suo esercizio di vendita di oggetti
preziosi, trasgredendo a decreto prefettizio 10 luglio 1971 emanato in
rispondenza della legge 16 giugno 1932, n. 973, sugli orari dei negozi
ed esercizi di vendita;
che con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 nel corso del
dibattimento instaurato a seguito della opposizione del Renna al detto
decreto penale, il pretore sollevava davanti a questa Corte questione
di legittimità costituzionale della predetta legge n. 973 del 1932 in
base alla quale era stato emesso il decreto prefettizio.
Considerato che l’ordinanza non risulta aver tenuto presente la
legge 28 luglio 1971, n. 558, sugli orari dei negozi, la quale, con
abrogazione della legge del 1932 (art. 11), era vigente al momento
della contestazione della contravvenzione ed aveva trasferito in sede
regionale la regolamentazione degli orari dei negozi;
che, al fine di un accertamento della rilevanza della questione
sotto il profilo ora indicato, va disposto il rinvio degli atti al
giudice a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Brindisi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere