Ordinanza N. 226 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1996
Data deposito/pubblicazione
03/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/06/1996
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare.
Considerato che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;
Che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella