Ordinanza N. 23 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/02/1970
Data deposito/pubblicazione
18/02/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/02/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con tre ordinanze emesse
il 27 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili
vertenti tra Rinaldi Vincenzo, D’Amato Salvatore e Sessa Carlo contro
l’INPS e la società italiana per condotte d’acqua, iscritte ai nn.
320, 321 e 322 del registro ordinanze 1969. e pubblicate nella:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R.
27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, primo
comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il
cumulo fra la retribuzione del lavoratore e la pensione di vecchiaia a
carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa
questione;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti..
Considerato che con la sentenza n. 155 dell’11 dicembre 1969,
questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5
della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a) e b) e dell’art. 20 lett.
a) e b) del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui
dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la
retribuzione, nonché la illegittimità degli artt. 21 e 23 dello
stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di
vecchiaia;
che pertanto le norme impugnate dalle ordinanze di rimessione hanno
cessato di avere efficacia, limitatamente alla pensione di vecchiaia, e
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della predetta sentenza
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488,
sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe del tribunale di
Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO – MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI