Ordinanza N. 242 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1976
Data deposito/pubblicazione
06/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/11/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle
sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel
testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale
di Napoli, nel corso del procedimento vertente fra Conte Carlo Vincenzo
ed altri e Società strade ferrate secondarie meridionali, iscritta al
n. 424 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 3 luglio 1975, del
tribunale di Napoli questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dell’art. 10,
commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633,
in quanto sottopone a decadenza i diritti del personale dipendente da
aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, se non
venga proposto reclamo in via gerarchica entro 60 giorni dalla
comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre, salvo che
si tratti di competenze arretrate o di altre prestazioni esclusivamente
patrimoniali;
che nessuno si è costituito.
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 57 del
1972, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del testo
originario dell’art. 10 su detto, nella parte in cui dispone
l’improponibilità dell’azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva
presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro
aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniali, mentre ha ritenuta legittima tale
improponibilità per le controversie di natura non esclusivamente
patrimoniale;
che detta improponibilità era già stata ritenuta legittima con la
sentenza n. 39 del 1969;
che le ragioni addotte nell’ordinanza di rimessione a sostegno
della dedotta questione di legittimità costituzionale appaiono già
confutate nelle predette sentenze e non sono prospettati profili nuovi
né argomenti che possano indurre la Corte a mutare giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio
1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione), nel testo modificato dalla legge 24
luglio 1957, n. 633, sollevata con l’ordinanza di cui in epigrafe e
già dichiarata non fondata con le sentenze n. 39 del 1969 e n. 57 del
1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere