Ordinanza N. 242 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1986
Data deposito/pubblicazione
18/11/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
comma, legge 22 maggio 1976 n. 349 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, concernente
provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e
sublocazione degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7
luglio 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
s.r.l. Emiluna e Dandini Renzo, iscritta al n. 1001 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 64 dell’anno 1980.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1975 il Pretore di Roma
sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo
comma, l. 12 agosto 1974 n. 351, che, a suo dire, sospendeva con
eccessiva latitudine di previsione i provvedimenti di rilascio degli
immobili locati, in riferimento all’art. 24 Cost.;
che con ordinanza n. 68 del 1976 questa Corte restituiva gli atti,
rilevando la sopravvenienza dell’art. 1 quater l. 31 luglio 1975 n.
363, il quale aveva ristretto la detta previsione, eccettuandone
l’applicabilità in diverse ipotesi;
che con ordinanza del 7 luglio 1976 (reg. ord. n. 1001 del 1979) il
Pretore impugnava l’art. 1 bis l. 22 maggio 1976 n. 349 che,
disciplinando nuovamente la materia, ripristinava – secondo lo stesso
magistrato – l’ampia e indiscriminata previsione dell’art. 1 l.
351/1974, tornando a sospendere anche i provvedimenti fondati
sull’inesistenza del diritto di proroga;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, chiedendo
in via principale che gli atti venissero restituiti per jus
superveniens (l. n. 392 del 1978 e d.l. n. 629 del 1979), e, in
subordine, che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che dopo l’ordinanza di rimessione è sopravvenuto
l’art. 1 bis, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 510, il quale ha
nuovamente disciplinato la materia oggetto del giudizio a quo (essendo
poi succeduti numerosi altri provvedimenti tra cui, ultimamente, il
d.l. 29 ottobre 1986 n. 708);
che pertanto va disposto il rinvio degli atti al detto giudice
affinché valuti, secondo la normativa sopravvenuta, se sussista
tuttora l’applicabilità del beneficio della sospensione del
provvedimento di rilascio nel caso concreto sottoposto al suo giudizio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere