Ordinanza N. 259 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
comma secondo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione
volontaria della gravidanza) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo
1980 e il 9 gennaio 1981 dal Giudice tutelare di Torino sulle istanze
proposte da Santoro Pierfranca e da Borelli Rosa, rispettivamente
iscritte al n. 186 del registro ordinanze 1980 e al n. 96 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 82 del 24 marzo 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1980 il Giudice
tutelare di Torino, nel corso del procedimento previsto dall’art. 12
della legge 22 maggio 1978, n. 194, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della testé citata disposizione di legge,
in riferimento all’art. 3 Cost., deducendo che il vigente regime
dell’interruzione della gravidanza discrimina ingiustificatamente il
trattamento della gestante minorenne rispetto a quello di cui gode la
donna maggiore di età: infatti, si osserva – dal giudice a quo – la
decisione di abortire è liberamente adottata dalla maggiorenne, ed è
invece soggetta a limiti e controlli, se si tratta di una minore degli
anni diciotto, dovendo la volontà della gestante essere qui integrata
da chi esercita la potestà, o dal Giudice tutelare, secondo i casi;
che la lesione dell’art. 3 Cost. è prospettata anche sotto il
riflesso della diseguaglianza, irrazionalmente introdotta nel regime,
disposto per la stessa cerchia delle minorenni: nell’ambito della quale
le gestanti che contemplino, versando in identiche circostanze, di
interrompere la gravidanza, potrebbero conseguire tale risultato,
oppure no, in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione, e
cioè dell’attitudine morale o religiosa, nei confronti dell’aborto, di
chi debba integrare la volontà dell’interessata;
ritenuto che identica questione è sollevata dal Giudice tutelare
di Torino con l’ordinanza emessa il 9 gennaio 1981;
considerato che i giudizi promossi con le anzidette ordinanze
vanno, data l’identità della questione, riuniti e congiuntamente
decisi;
che la Corte ha in altra pronunzia (109/81) già dichiarato
l’infondatezza della questione ora prospettata al suo esame e non
ravvisa nella specie alcuna ragione per modificare la decisione in
precedenza adottata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all’art.
3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere