Ordinanza N. 260 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e
dell’art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi) promossi con le ordinanze
emesse il 14 dicembre 1981 dal Pretore di Prato, il 3 novembre 1981 dal
Pretore di Viterbo, il 13 gennaio 1982 dal Pretore di Teramo, il 3
dicembre 1981 dal Tribunale di Isernia, il 16 marzo 1982 dal Tribunale
di Reggio Calabria e il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Fermo,
rispettivamente iscritte ai nn. 45, 50, 85, 150, 333 e 381 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 137, 171, 220, 276, 297 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Benelli Luigi e dell’INPS;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 50, 85, 150 e 381
registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
n. 9, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo delle
pensioni di invalidità a carico della gestione speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta
dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento
minimo garantito;
che con l’ordinanza n. 45 registro ordinanze 1982 viene sollevata,
sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, della
legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l’integrazione al
minimo delle pensioni di invalidità a carico della stessa gestione
speciale per i lavoratori agricoli ai titolari di pensione diretta
della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali), sempre
qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo
garantito;
che infine con l’ordinanza n. 333 registro ordinanze 1982 viene
sollevata, in riferimento agli stessi artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma secondo,
della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude il
diritto all’integrazione al minimo delle pensioni dirette a carico
della gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di altra
pensione diretta dello Stato.
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze nn. 50, 85,
150, 333 e 381/1982 sono state già prospettate alla Corte
costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 1982, riconoscendone il
fondamento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme
impugnate;
che anche la questione sollevata con l’ordinanza n. 45/1982 viene
prospettata in termini sui quali questa Corte si è già pronunciata,
sia con la citata sentenza n. 102 del 1982 sia con la sentenza n. 34
del 1981, che ha equiparato i pensionati della CPDEL ai pensionati
dello Stato per quanto riguarda il trattamento minimo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9 e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 –
già decise con le sentenze nn. 34 del 1981 e 102 del 1982 – sollevate
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere