Ordinanza N. 267 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE –
Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI –
Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO
ELIA, Giudici,
e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione
delle bandiere estere), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1973
dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Fabrizio
Pasquetto, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di
Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, lettera c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina
della esposizione delle bandiere estere), in riferimento all’art. 21
della Costituzione;
che per il reato (contravvenzionale) la legge suddetta prevede la
pena dell’ammenda (e, in caso di recidiva, anche dell’arresto);
che la legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle
norme che prevedono contravvenzioni punibili con l’ammenda), ha
depenalizzato le violazioni punite soltanto con la pena dell’ammenda,
sostituendola con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
in denaro;
che la fattispecie non rientra tra le eccezioni di cui agli artt.
10 e 14 di essa legge n. 706 del 1975.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli
atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della
rilevanza, alla stregua dello Jus superveniens, impregiudicato restando
il dubbio se contrasti con l’art. 21 della Costituzione la normativa
che, pur con sanzione extra-penale, mantiene la limitazione alla
esposizione di bandiere di Stati stranieri,
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti ai pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere