Ordinanza N. 28 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
13/03/1980
Data deposito/pubblicazione
13/03/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/03/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal giudice
conciliatore di Mede, nel procedimento civile vertente tra Valsecchi
Luigi ed altra e Pincetti Anna Maria, iscritta al n. 457 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 230 del 22 agosto 1979.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice a
quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 73
della legge 27 luglio 1978, n. 392, “ed altri in esso richiamati”, in
relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa,
non riconosceva al conduttore, nell’ipotesi di recesso del locatore,
alcun indennizzo per la perdita dell’avviamento, previsto invece per il
caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza dall’articolo 69,
commi settimo, ottavo e nono, della stessa legge.
Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la
legge 31 marzo 1979, n. 93, che, con l’art. 1 bis, ha modificato la
norma impugnata, introducendo espressamente nel testo relativo il
rinvio alle disposizioni dei commi settimo, ottavo e nono, del citato
art. 69 ed estendendo, quindi, il diritto all’indennizzo per la
perdita dell’avviamento anche al caso di recesso del locatore dai
contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge;
che, pertanto, si rende necessario che il giudice a quo riesamini
il giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità
tenendo presente la nuova normativa in vigore; che occorre quindi
disporre la restituzione degli atti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Mede.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere