Ordinanza N. 284 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
12/12/1984
Data deposito/pubblicazione
12/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
civile promosso con l’ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Pretore
di Torino nel procedimento civile vertente tra S.L.P. Assicurazioni e
Aulisio Paolo, iscritta al n. 947 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell’anno
1983.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Torino con l’ordinanza in epigrafe ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1901 cod. civ., nella parte in
cui sancisce che l’assicuratore, in caso di mancato anticipato
pagamento del premio, può, decorso il quindicesimo giorno dalla
scadenza, sospendere la prestazione, richiedere l’adempimento e agire
per la riscossione nei successivi sei mesi.
Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con
sentenza n. 18 del 1975;
che il Pretore ritiene di riproporla perché la decisione della
Corte avrebbe indebitamente spostato la prospettiva interpretativa,
assumendo a giustificazione del sistema il rapporto contrattuale tra
assicuratore e massa degli assicurati e non tra singolo assicuratore e
assicurato;
che al contrario la sentenza citata, richiamando la particolare
struttura del contratto d’assicurazione, ha esaurientemente dimostrato
che l’equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra
l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore e l’insieme dei premi
dovuti dagli assicurati, e non invece nell’ambito di ogni singolo
rapporto contrattuale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1901 cod. civ., sollevata dall’ordinanza in
epigrafe in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA – GIOVANNI
CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere