Ordinanza N. 286 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Roma, il 29 febbraio 1996 dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, il 24 gennaio
1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale di Terni, il 31 gennaio 1996 dalla Corte d’appello di
Napoli, il 28 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Rovigo, il 23 febbraio 1996 dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Taranto e il 25 marzo
1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 399, 408, 421, 438, 444,
449 e 486 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale,
dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 7 marzo 1996 (r.o.
399 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Forlì, con ordinanza del 29 febbraio 1996 (r.o. 408 del
1996); il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale di Terni, con ordinanza del 24 gennaio 1996 (r.o. 421
del 1996); la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio
1996 (r.o. 438 del 1996); il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza del 28 gennaio 1996
(r.o. 444 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Taranto, con ordinanza del 23 febbraio 1996 (r.o. 449
del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Rovereto, con ordinanza del 25 marzo 1996 (r.o. 486 del 1996),
hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art.
34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato
del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza
disposto una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della
Costituzione, sul rilievo del verificarsi, in tale caso, di una
duplice valutazione sul merito della responsabilità dell’imputato,
da parte dello stesso giudice, con conseguente lesione della garanzia
di imparzialità di questi;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche
questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all’esame di
questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le
indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare
personale nei confronti dello stesso imputato (capo a) del
dispositivo della sentenza richiamata);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai
giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai giudici per
le indagini preliminari presso le preture circondariali di Roma e
Terni, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di
Forlì, Rovigo, Taranto e Rovereto e dalla Corte d’appello di Napoli,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola