Ordinanza N. 29 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
12/04/1978
Data deposito/pubblicazione
12/04/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/04/1978
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE, Giudici,
terzo comma, del d.1. 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14
agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promosso con ordinanza
emessa il 21 maggio 1975 dal TAR per il Lazio sul ricorso di Carraro
Moda Antonio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri,
iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visto l’atto di costituzione di Carraro Moda, nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in
relazione agli artt. 4 e 13 Cost., questione di legittimità dell’art.
6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nel testo
introdotto con l’art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n.
355, che fa divieto al personale collocato a riposo con i benefici
combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli
enti pubblici in genere, e conseguentemente dispone la cessazione
obbligatoria degli incarichi stessi comunque già attribuiti.
Considerato che, successivamente alla pronuncia della suindicata
ordinanza di rimessione, la medesima questione, in riferimento agli
stessi parametri, è stata decisa con la sentenza di questa Corte n.
194 del 1976, e dichiarata infondata; che le argomentazioni contenute
nell’ordinanza di rimessione sono già state esaminate nella
motivazione della citata sentenza, e non sono stati prospettati profili
nuovi; che pertanto non sussistono ragioni che inducano a modificare la
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio
1974, n. 261, sostituito con l’art. 1 della legge di conversione 14
agosto 1974, n. 355, promossa dal tribunale amministrativo del Lazio
con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 13 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere