Ordinanza N. 290 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16
settembre 1995 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente
tra Boscaino Lucio e Carlino Gaetano, iscritta al n. 847 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento possessorio promosso da
Lucio Boscaino contro Gaetano Carlino, il Pretore di Lecce, con
ordinanza del 16 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte
in cui accorda l’azione di manutenzione soltanto a chi abbia il
possesso da oltre un anno;
che nella specie l’azione di manutenzione è stata proposta prima
del decorso di un anno dalla data del titolo di acquisto del possesso
dell’immobile, nel quale il ricorrente lamenta di essere molestato;
che, ad avviso del giudice a quo, il requisito del possesso
ultrannale sarebbe in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di
ragionevolezza perché, senza apprezzabili ragioni, differenzia la
disciplina dell’azione di manutenzione dalla disciplina dell’azione
di spoglio; differenziazione ancor più irragionevole nel caso in
cui, come accade nella specie, essendo le molestie concomitanti con
l’acquisto del possesso, il decorso dell’anno renderebbe l’azione
improponibile per il verificarsi della decadenza prevista dal primo
comma dell’art. 1170;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che la turbativa del possesso, alla quale il codice del
1942 ha affiancato la figura dello spoglio pubblico e pacifico, non
può essere paragonata allo spoglio violento o clandestino previsto
dall’art. 1169 cod. civ.: in quest’ultima ipotesi l’allarme sociale
destato dalle modalità dello spoglio esige che l’azione di
reintegrazione sia prontamente concessa allo spogliato quali che
siano l’origine e la durata del suo possesso, mentre nella prima
alla fruizione del rimedio rapido fornito dal procedimento
possessorio non può essere ammesso ragionevolmente se non il
possessore qualificato da requisiti, fra cui una certa durata
ininterrotta del possesso (tradizionalmente fissata nel minimo di un
anno e un giorno), che attestino una situazione di esercizio del
diritto corrispondente socialmente non contestata;
che, avendo il ricorrente un titolo a fondamento del suo
possesso, l’ulteriore argomento di pretesa irragionevolezza della
norma impugnata, sopra riferito, non tiene conto dell’istituto
dell’accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, cod. civ.);
che non è violato nemmeno il diritto alla tutela giurisdizionale
garantito dall’art. 24, primo comma, Cost., essendo accessibili altre
vie giudiziarie di difesa contro il molestatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1170, secondo comma, del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Lecce con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola