Ordinanza N. 291 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1974
Data deposito/pubblicazione
27/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO,
Giudici,
del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14
giugno 1973 dal Consiglio di Stato – adunanza plenaria – sul ricorso di
Romeo Vincenzo contro il Ministero della sanità ed il Comitato
antimalarico della Regione Calabria, iscritta al n. 92 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 119 dell’8 maggio 1974.
Visto l’atto di costituzione del Ministero della sanità;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 14 giugno 1973 del Consiglio di
Stato, adunanza plenaria, emessa sul ricorso di Vincenzo Romeo contro
il Ministero della sanità ed altro, è stata sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,
secondo cui “al personale pensionato comunque assunto in servizio
civile non di ruolo” non è dovuta l’indennità per cessazione dal
servizio;
che davanti a questa Corte si è costituito solo il Ministero della
sanità a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la non fondatezza della questione; e non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che la norma oggetto della denuncia con sentenza n. 236
del 1974 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione come sopra prospettata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dell’art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207
(Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo
in servizio nelle Amministrazioni dello stato), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 236 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere